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5 PER MILLE
Anche quest’anno la legge dà possibilità a ciascun contribuente di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a favore di enti del volontariato e di organizzazioni no-profit. Il CUS Pavia è accreditato dall’Amministrazione Finanziaria fra le associazioni che possono beneficiare di questa opportunità. Se desiderate sostenere le attività sportive della nostra associazione non dovete far altro che sottoscrivere nella dichiarazione dei redditi il primo riquadro in alto a sinistra della sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE dell’irpef, indicando il numero di codice fiscale del CUS Pavia (80003840180). Tale scelta non comporta alcun onere a vostro carico e coesiste con la scelta di destinazione dell’otto per mille. INSERISCI IL CODICE FISCALE DEL C.U.S. PAVIA: 80003840180
EROGAZIONI LIBERALI
Sostenere il CUS Pavia può anche essere conveniente. Infatti la normativa fiscale riconosce detrazioni fiscali per persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in favore di associazioni sportive dilettantistiche. Tale vantaggio fiscale è espressamente disciplinato dall’Art. 15, comma 1, lett. 1-ter del Testo Unico delle Imposte sui redditi che indica come deducibili dall’IRPEF lorda dovuta dal contribuente persona fisica, nella misura del 19% dell’onere sostenuto, le erogazioni liberali in denaro in favore di associazioni o società sportive dilettantistiche, per un importo complessivo di 1.500 Euro per ciascun periodo di imposta. Per erogazione liberale si intende una forma di mero mecenatismo, cioè una forma di finanziamento caratterizzata da assoluta gratuità, volta solo a supportare l’attività sociale e le finalità sportive dell’associazione, senza che tale gesto implichi una controprestazione da parte dell’associazione. Perch&e133; tale vantaggio fiscale venga riconosciuto è necessario che il trasferimento avvenga tramite operazione bancaria, la detrazione deve essere fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO) per il periodo di imposta in cui ha avuto luogo l’erogazione. La documentazione attestante l’erogazione fatta e portata in detrazione, non dovrà essere allegata alla dichiarazione, ma conservata a cura del dichiarante sino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della stessa ed esibita in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione è però riconosciuta solo per erogazioni liberali concesse da persone fisiche. Non c’è una corrispettiva agevolazione se l’erogazione è fatta da aziende e società commerciali. In riferimento a questi soggetti l’articolo 90 della legge 289/2002 introduce un’importante presunzione di legge per cui i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di associazioni sportive dilettantistiche costituiscono, per l’impresa erogante, fino a un importo annuo non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, pertanto interamente deducibile dalla base imponibile del reddito rilevato ai fini Ires.